Art. 3

LEGGE 4 marzo 1952, n. 137

In vigore dal 28 ago 1970
Alle persone appartenenti alle categorie indicate all' e che rimpatriano dopo l'entrata in vigore della presente legge, delle quali sia stato accertato lo stato di bisogno, è concesso un sussidio temporaneo mensile stabilito nella misura giornaliera identica, per il capo famiglia, a quella prevista dalle vigenti disposizioni circa l'indennità ordinaria di disoccupazione. Per ciascun componente a carico il sussidio integrativo è di lire 100 giornaliere. L'anzidetto sussidio è integrato con la maggiorazione del trattamento assistenziale di cui all' della legge 30 novembre 1950, n. 997. Il sussidio di cui al presente articolo non è cumulabile con quello di disoccupazione nè con altri di carattere ordinario o continuativo, ma è ammesso il conguaglio quando i sussidi aventi diverso titolo risultino nel loro complesso di misura inferiore. Qualora il capo famiglia non sia presente nel nucleo familiare a carico, perchè rimasto nei territori indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell', potrà essere considerata tale la moglie o il congiunto a lui prossimo e di età maggiore. Se tra i coniugi entrambi profughi, sia intervenuta sentenza di separazione legale, ciascun coniuge viene assistito come capo famiglia a sè stante, tenendo conto dei figli affidati a ciascuno di essi dalla sentenza. Ove la separazione sia soltanto di fatto, il sussidio spettante ai figli minori verrà corrisposto al coniuge col quale essi convivono. Se il profugo è soltanto uno dei coniugi separati, il sussidio spetta unicamente al coniuge profugo ed ai figli a suo carico. I sussidi previsti dal presente articolo possono essere concessi non oltre il 30 giugno 1955, fatta eccezione per i casi di effettivo e comprovato bisogno, quando il profugo abbia raggiunto il 65° anno di età o sia del tutto inabile a proficuo lavoro e non abbia, nell'una e nell'altre ipotesi, congiunti tenuti per legge al suo mantenimento. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili anche a favore dei profughi che in atto fruiscano del sussidio mensile. (7)
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