Art. 1

LEGGE 4 marzo 1952, n. 137

In vigore dal 1 gen 2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: L'assistenza prevista dalla presente legge è concessa, secondo le modalità fissate dai successivi articoli, ai cittadini italiani che si trovino in stato di bisogno e appartengano alle seguenti categorie: 1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950; 2) profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; 3) profughi da territori esteri; 4) profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra. L'assistenza si estende ai congiunti a carico del profugo. Sono considerati tali, agli effetti della presente legge, la moglie ed i figli non coniugati conviventi ed a carico. Le altre persone di famiglia sono riconosciute a carico del profugo se già lo erano prima del fatto che determinò la condizione di profugo o lo sono divenute a seguito di tale fatto.
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