Art. 22
LEGGE 4 marzo 1952, n. 137
In vigore dal 8 apr 1952
I fabbricati costruiti ai sensi dell' saranno dati in gestione agli Istituti provinciali autonomi per le case popolari.
La consegna, che dovrà risultare da apposito verbale, verrà effettuata da un funzionario del Genio civile con l'intervento di un delegato dell'Intendenza di finanza.
Gli Istituti per le case popolari consegnatari terranno, per la gestione degli immobili, una contabilità separata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-03-04;137#art-22