Art. 28

LEGGE 4 marzo 1952, n. 137

In vigore dal 1 gen 1981
I profughi che intendano riprendere, in qualsiasi comune dove volessero a tal fine fissare la loro residenza, la stessa attività artigiana, commerciale, industriale o professionale già legalmente esplicata nei territori di provenienza, hanno diritto di ottenere, da parte dell'autorità competente, la concessione dell'autorizzazione della licenza di esercizio o della iscrizione negli albi professionali, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative.
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