Art. 30

LEGGE 4 marzo 1952, n. 137

In vigore dal 8 apr 1952
A tutti coloro ai quali sia stata riconosciuta la qualità di prolugo dalla vigente legislazione, ancorchè abbiano ottenuto la liquidazione del premio di primo stabilimento a norma delle leggi 1 marzo 1949, n. 51, e 1 agosto 1949, n. 453, sono estese le altre provvidenze contenute nella presente legge, e cioè: 1) l'assistenza sanitaria e ospedaliera, nonchè l'assistenza farmaceutica prevista nell'; 2) i benefici per l'avviamento al lavoro ed alle attività artigiane, industriali e professionali di cui agli articoli 12, 13, 27 e 28; 3) il diritto di assegnazione agli alloggi come dall'ultimo comma dell'art. 23; 4) le preferenze per l'emigrazione di cui all'. Inoltre, agli stessi, in caso di particolare comprovato bisogno, in via eccezionale, potrà essere accordata ulteriore assistenza nei limiti di bilancio.
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