Art. 27

LEGGE 4 marzo 1952, n. 137

In vigore dal 8 apr 1952
Le ditte e le società imprenditrici di opere pubbliche o di lavori comunque effettuati dallo Stato o da enti locali, anche se questi parzialmente finanziati, sono tenute ad assumere il 5 per cento della mano d'opera occorrente fra le categorie di cui al precedente . Gli organi ispettivi del Ministero, del lavoro e della previdenza sociale eserciteranno il controllo sulla osservanza della suddetta disposizione e sull'applicazione, a carico delle ditte o società inadempienti, delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.
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