Art. 33

LEGGE 4 marzo 1952, n. 137

In vigore dal 8 apr 1952
Le disposizioni della presente legge, fatta eccezione di quelle previste dagli , non si applicano ai militari o ai dipendenti dello Stato o di enti pubblici.
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LEGGE 4 marzo 1952, n. 137 (Art. 33 Assistenza a favore dei profughi.) — Testo vigente | Portale Normativo