Art. 33
LEGGE 4 marzo 1952, n. 137
In vigore dal 8 apr 1952
Le disposizioni della presente legge, fatta eccezione di quelle previste dagli , non si applicano ai militari o ai dipendenti dello Stato o di enti pubblici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-03-04;137#art-33