Art. 17
LEGGE 4 marzo 1952, n. 137
In vigore dal 1 gen 2001
Per la durata di un quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge, gli Istituti autonomi delle case popolari e l'U.N.R.R.A. - Casas sono tenuti a riservare ai profughi la aliquota del 15 per cento degli alloggi che saranno costruiti ed abitabili a partire dal 1 gennaio 1952. Nella assegnazione sarà data la precedenza ai profughi ricoverati nei centri di raccolta dipendenti dal Ministero dell'interno e, successivamente, agli assistiti fuori campo.
La stessa aliquota del 15 per cento deve essere riservata, per lo stesso periodo di un quadriennio da parte dell'Istituto nazionale case impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), per i profughi dipendenti statali in possesso dei titoli per concorrere all'assegnazione di case del predetto Istituto.
In ogni Provincia una speciale Commissione nominata dal prefetto e presieduta da un funzionario di prefettura di grado non inferiore al 6° provvederà alla assegnazione degli alloggi di cui sopra.
Della Commissione devono far parte un rappresentante dell'Istituto costruttore, un rappresentante del Genio civile, un funzionario della Intendenza di finanza e un funzionario della pubblica sicurezza designato dal questore e un rappresentante dei profughi nominato dal predetto. (3) (7) (8)
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