Art. 9
LEGGE 11 febbraio 1952, n. 75
In vigore dal 18 mar 1952
L'Amministrazione del punto franco è affidata all'Ente autonomo del porto di Napoli, che terrà distinta nel proprio bilancio la gestione finanziaria.
Tale Ente è tenuto:
a) a costruire e mantenere in buono stato la cinta doganale e ad eseguire tutte le opere che fossero richieste dall'Amministrazione finanziaria, per il sicuro esercizio della vigilanza;
b) a fornire gratuitamente i locali necessari per gli uffici doganali e ferroviari e per il personale di vigilanza ed a provvedere alla ordinaria manutenzione di essi.
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