Art. 12

LEGGE 11 febbraio 1952, n. 75

In vigore dal 18 mar 1952
È punito con la multa da un minimo di due volte ad un massimo di dieci volte i diritti dovuti, chiunque consumi od usi nell'area costituita in punto franco le merci di cui ai precedenti articoli 4 e 5. È punito con la stessa pena chiunque immette merci estere nei magazzini destinati al deposito di merci nazionali.
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