Art. 11

LEGGE 11 febbraio 1952, n. 75

In vigore dal 18 mar 1952
In quanto non contrastino col regime di punto franco, sono applicabili le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia doganale, comprese quelle riguardanti le sanzioni di carattere penale. Restano ferme, salvo che in esse non sia fatta espressa deroga per i punti franchi, le altre leggi dello Stato riferentisi ad attività che nel punto franco possono essere svolte.
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LEGGE 11 febbraio 1952, n. 75 (Art. 11 Istituzione di un punto franco nel porto di Napoli.) — Testo vigente | Portale Normativo