Art. 11 · LEGGE 11 febbraio 1952, n. 75

Art. 11

LEGGE 11 febbraio 1952, n. 75

In vigore dal 18 mar 1952
In quanto non contrastino col regime di punto franco, sono applicabili le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia doganale, comprese quelle riguardanti le sanzioni di carattere penale. Restano ferme, salvo che in esse non sia fatta espressa deroga per i punti franchi, le altre leggi dello Stato riferentisi ad attività che nel punto franco possono essere svolte.
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