Art. 6
LEGGE 11 febbraio 1952, n. 75
In vigore dal 18 mar 1952
L'esonero dai vincoli doganali consentiti dal regime di punto franco, non si applica:
1) ai generi di monopolio;
2) alla saccarina ed ai prodotti saccarinati;
3) alle armi portatili ed alle loro parti;
4) agli articoli da oreficeria ed agli oggetti preziosi;
5) ai bastoni ed agli ombrelli;
6) agli oggetti di qualsiasi natura ridotti ad indumenti personali, nonchè ai lavori di pellicceria;
7) agli alcaloidi e loro sali, compresi gli stupefacenti, ai prodotti medicinali sintetici ed alle specialità medicinali;
8) agli articoli tascabili ed alle merci che si prestino ad essere facilmente occultate.
Le merci ed i prodotti sopraindicati devono essere immessi in appositi magazzini, riconosciuti idonei per la sicura custodia e sottoposti alla vigilanza della competente dogana nei modi prescritti dagli articoli 72 e 75 della legge doganale.
Nel regolamento di cui all' saranno indicate le norme da osservarsi per il deposito delle merci di cui al presente articolo e la loro eventuale manipolazione.
Storico versioni
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