Art. 2
LEGGE 11 febbraio 1952, n. 75
In vigore dal 18 mar 1952
La sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime di punto franco è riconosciuta con decreto del Ministro per le finanze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-02-11;75#art-2