Art. 5
LEGGE 11 febbraio 1952, n. 75
In vigore dal 18 mar 1952
Sono vietati nel punto franco l'ingresso ai venditori ambulanti e la vendita al minuto.
La concessione di spacci viveri e di bevande, nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, e la concessione di esercizio di vendita per provviste di bordo, saranno disciplinate da prescrizioni atte ad assicurare l'osservanza della disposizione di cui al precedente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-02-11;75#art-5