Art. 10

LEGGE 11 febbraio 1952, n. 75

In vigore dal 18 mar 1952
Il personale dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei magazzini, nessuno escluso, e negli altri esercizi esistenti nel punto franco, per eseguire accertamenti sulle merci depositate, ispezionare i libri, i registri ed i documenti commerciali.
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