Art. 14

LEGGE 11 febbraio 1952, n. 75

In vigore dal 18 mar 1952
Le norme di esecuzione della presente legge saranno emanate su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio, per il tesoro, per la marina mercantile, per i lavori pubblici, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero, per la difesa e per i trasporti. Con le norme anzidette saranno stabilite le condizioni alle quali potrà essere riconosciuta l'origine delle merci da estrarre dal punto franco, quando ciò sia richiesto per la concessione di particolari agevolezze; le facoltà che all'Amministrazione finanziaria restano riservate nell'ambito del punto franco, anche rispetto alle persone che possono esserne temporaneamente o permanentemente escluse; le norme intese a disciplinare l'ordine interno e il movimento dei varchi; le incombenze spettanti all'Ente autonomo del porto di Napoli, ai fini del regolare svolgimento dei servizi doganali e di vigilanza nonchè le norme intese a soddisfare le esigenze dei servizi ferroviari. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 febbraio 1952 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - ZOLI - PELLA - CAPPA - ALDISIO - CAMPILLI - LA MALFA - PACCIARDI - MALVESTITI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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