Art. 29

LEGGE 10 aprile 1951, n. 287

In vigore dal 22 mag 1951
(Cause di dispensa dall'ufficio). Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica: a) i Ministri e i Sottosegretari di Stato; b) i membri del Parlamento; c) i Commissari delle regioni; d) i componenti gli organi delle regioni preveduti dall'art. 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti preveduti dagli statuti regionali speciali; e) i prefetti delle province.
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