Art. 29
LEGGE 10 aprile 1951, n. 287
In vigore dal 22 mag 1951
(Cause di dispensa dall'ufficio).
Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica:
a) i Ministri e i Sottosegretari di Stato;
b) i membri del Parlamento;
c) i Commissari delle regioni;
d) i componenti gli organi delle regioni preveduti dall'art. 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti preveduti dagli statuti regionali speciali;
e) i prefetti delle province.
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