Art. 33

LEGGE 10 aprile 1951, n. 287

In vigore dal 6 mag 1952
(Schede dei giudici popolari che non hanno prestato servizio nella sessione o che debbono essere eliminati dagli elenchi). Le schede dei giudici popolari che, sebbene estratti, non hanno prestato servizio, sono trasmesse dal presidente della Corte di assise al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte stessa, e dal presidente della Corte di assise di appello al primo presidente della Corte di appello, i quali le ricollocano nelle rispettive urne. Nelle estrazioni non si computano o si hanno per non estratti i nomi di coloro i quali consta essere defunti ovvero trovasi nelle condizioni prevedute dall'. La disposizione precedente si applica anche quando il giudice popolare di cui è stato estratto il nome risulti, da sentenza passata in giudicato, non più in possesso dei requisiti prescritti dall', oppure risulti, in base a certificato della competente autorità, non più cittadino italiano o di età superiore ai 65 anni . Le relative schede sono trasmesse rispettivamente al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise, o al primo presidente della Corte di appello, i quali procedono alla loro eliminazione. In ogni caso, compiute le estrazioni, le urne sono nella stessa pubblica udienza chiuse e suggellate, compilano dosi processo verbale delle eseguite operazioni.
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