Art. 29 · LEGGE 10 aprile 1951, n. 287

Art. 29

LEGGE 10 aprile 1951, n. 287

In vigore dal 22 mag 1951
(Cause di dispensa dall'ufficio). Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica: a) i Ministri e i Sottosegretari di Stato; b) i membri del Parlamento; c) i Commissari delle regioni; d) i componenti gli organi delle regioni preveduti dall'art. 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti preveduti dagli statuti regionali speciali; e) i prefetti delle province.
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