Art. 34

LEGGE 10 aprile 1951, n. 287

In vigore dal 22 mag 1951
(Sanzioni per omessa presentazione). Il giudice popolare che, chiamato a prestare servizio, non si presenta senza giustificato motivo, può essere condannato, con decreto motivato, dal presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello al pagamento di una somma da, lire cinquemila a, trentamila a favore della cassa delle ammende, e alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento cagionato dalla sua assenza, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato. Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente qualora il condannato, entro quindici giorni dalla notificazione, dimostri di essersi trovato nella impossibilità di presentarsi.
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