Art. 35

LEGGE 10 aprile 1951, n. 287

In vigore dal 22 mag 1951
(Indebita manifestazione del convincimento). Il giudice popolare, il quale prima che sia pronunziata la sentenza manifesta indebitamente il proprio convincimento sui fatti, che formano oggetto del procedimento, è escluso, previa contestazione, con decreto motivato del presidente, dal far parte del collegio, ed è condannato al pagamento di una somma da lire ventimila a cinquantamila a favore della cassa delle ammende, oltre alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato. Contro il decreto di condanna è ammessa opposizione, entro cinque giorni dalla notificazione, al primo presidente della Corte di appello, il quale provvede ugualmente con decreto. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento di esclusione.
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