Art. 39
LEGGE 10 aprile 1951, n. 287
In vigore dal 22 mag 1951
(Norme regolatrici del procedimento).
Per i procedimenti di competenza delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello si osservano le norme del Codice e delle altre leggi di procedura penale e dei relativi regolamenti, se non è diversamente disposto dalla presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1951-04-10;287#art-39