Art. 39

LEGGE 10 aprile 1951, n. 287

In vigore dal 22 mag 1951
(Norme regolatrici del procedimento). Per i procedimenti di competenza delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello si osservano le norme del Codice e delle altre leggi di procedura penale e dei relativi regolamenti, se non è diversamente disposto dalla presente legge.
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LEGGE 10 aprile 1951, n. 287 (Art. 39 Riordinamento dei giudizi di Assise.) — Testo vigente | Portale Normativo