Art. 44
LEGGE 10 aprile 1951, n. 287
In vigore dal 4 lug 1998
(Sentenza di rinvio a giudizio).
L'art. 374 del Codice di procedura penale è così modificato:
"Il giudice istruttore, se riconosce, che il fatto costituisce un reato di competenza del giudice ordinario e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, ordina con sentenza il rinvio dell'imputato avanti alla Corte di assise, al Tribunale o al presidente del tribunale competente, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale". (13)
13a
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