Art. 45
LEGGE 10 aprile 1951, n. 287
In vigore dal 22 mag 1951
(Impugnazione contro provvedimenti della Corte di assise).
Le sentenze e gli altri provvedimenti della Corte di assise sono soggetti ad impugnazione nei casi, con i mezzi, nei termini e con le forme stabilite dal Codice e dalle altre leggi di procedura penale per i provvedimenti del Tribunale e vengono depositati nella cancelleria della Corte d'assise o, in mancanza, in quella del Tribunale posto nella sede in cui si è svolto il giudizio.
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