Art. 50
LEGGE 10 aprile 1951, n. 287
In vigore dal 22 mag 1951
(Sentenza di rinvio al giudizio e decreto di citazione).
Se alla data di entrata, in vigore della presente legge gli atti del procedimento sono stati trasmessi al procuratore generale, questi presenta le sue requisitorie al giudice istruttore; qualora le abbia già presentate alla sezione istruttoria, questa restituisce gli atti al giudice istruttore a mezzo del procuratore generale, che, se è necessario, rinnova la requisitoria con riferimento alla sola competenza. Se vi è stata già sentenza di rinvio al giudizio della Corte di assise o richiesta di decreto di citazione per il giudizio, la citazione è fatta davanti al giudice competente a norma della presente legge. Il decreto di citazione già emesso perde efficacia e deve essere rinnovato.
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