Art. 46
LEGGE 10 aprile 1951, n. 287
In vigore dal 6 mag 1952
(Convocazione della Corte di assise di appello).
Quando è proposto appello contro una sentenza della Corte di assise, il cancelliere della Corte di appello, appena pervenuti gli atti indicati nell'art. 208 del Codice di procedura penale o, se appellante è l'imputato, appena il pubblico ministero ha restituito gli atti comunicatigli a norma dell'art. 517 Codice procedura penale, li presenta al
presidente della Corte di appello
, che, sentito il pubblico ministero, emette decreto di convocazione della Corte di assise di appello competente, anche per un solo giudizio quando vi sono imputati detenuti.
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