Art. 41
LEGGE 10 aprile 1951, n. 287
In vigore dal 4 lug 1998
(Competenza relativa alla concessione della libertà provvisoria).
Il primo comma dell'art. 279 del Codice di procedura penale è modificato come segue:
"Nei procedimenti di competenza del presidente del tribunale decide sulla domanda di libertà provvisoria il presidente del tribunale che procede all'istruzione o che ha decretato la citazione. In quelli di competenza del Tribunale, durante l'istruzione formale decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento di primo grado o d'appello decide, secondo la rispettiva competenza, il Tribunale o la Corte di appello. Nei procedimenti di competenza della Corte di assise, durante l'istruzione decide il giudice istruttore; dopo la chiusura dell'istruzione e anteriormente all'apertura della sessione, il presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello; successivamente decide, secondo la rispettiva competenza, la Corte di assise o la Corte di assise di appello. Quando l'istruzione è stata rimessa alla sezione istruttoria, decide la sezione medesima. Se la domanda è proposta nelle conclusioni finali del dibattimento, provvede con la sentenza il presidente del tribunale, il Tribunale, o la Corte". (13)
13a
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