Art. 55

LEGGE 10 aprile 1951, n. 287

In vigore dal 22 mag 1951
(Variazioni del ruolo organico della magistratura e del bilancio). Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro per il tesoro, saranno introdotte nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella pianta organica della magistratura le variazioni necessarie per l'attuazione della legge stessa. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno pure apportate al bilancio del Ministero di grazia e giustizia le variazioni necessarie.
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LEGGE 10 aprile 1951, n. 287 (Art. 55 Riordinamento dei giudizi di Assise.) — Testo vigente | Portale Normativo