Art. 52
LEGGE 10 aprile 1951, n. 287
In vigore dal 22 mag 1951
(Dibattimenti in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge).
Quando per effetto della presente legge vi è mutamento nella competenza, i dibattimenti in corso alla data di entrata in vigore di essa sono rinviati e la citazione è fatta davanti al giudice competente, tranne che si tratti di giudizio di rinvio. In questo caso la citazione è fatta davanti al giudice di secondo grado competente territorialmente e a norma della presente legge.
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