Art. 56

LEGGE 10 aprile 1951, n. 287

In vigore dal 22 mag 1951
(Disposizione finale). Dal giorno dell'entrata in vigore delle norme della presente legge cessano di avere vigore tutte le disposizioni con esse incompatibili. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 aprile 1951 EINAUDI DE GASPERI - PICCIONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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LEGGE 10 aprile 1951, n. 287 (Art. 56 Riordinamento dei giudizi di Assise.) — Testo vigente | Portale Normativo