Art. 30
LEGGE 10 aprile 1951, n. 287
In vigore dal 25 ott 1989
(Giuramento).
1. Nell'assumere servizio i giudici popolari effettivi e i giudici popolari aggiunti prestano giuramento secondo la seguente formula:
Con la ferma volontà di compiere da persona d'onore tutto il mio dovere, cosciente della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge mi affida, giuro di ascoltare con diligenza e di esaminare con serenità prove e ragioni dell'accusa e della difesa, di formare il mio intimo convincimento giudicando con rettitudine e imparzialità, e di tenere lontano dall'animo mio ogni sentimento di avversione e di favore, affinchè la sentenza riesca quale la società deve attenderla: affermazione di verità e di giustizia. Giuro altresì di conservare il segreto.
2. Dell'avvenuta prestazione del giuramento è compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dal pubblico ufficiale addetto.
I verbali di giuramento sono conservati agli atti della sessione cui si riferiscono e del prestato giuramento si fa menzione, a pena di nullità, nel verbale di dibattimento di ciascuna causa della sessione
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