Art. 26
LEGGE 10 aprile 1951, n. 287
In vigore dal 25 ott 1989
(Servizio dei giudici popolari, loro integrazione e sostituzione).
1. I giudici popolari chiamati a prestare servizio
esercitano le loro funzioni in tutte le cause della sessione, salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione.
2. Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata o quando appare comunque opportuno, il presidente dispone che prestino servizio altri giudici popolari in qualità di aggiunti, in numero non superiore a dieci, affinchè assistano al dibattimento e sostituiscano i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti. Tale sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento.
3. Qualora, nel corso della sessione, per l'assenza dei giudici popolari o per altri motivi, relativamente a una o più delle cause da trattare, diventi impossibile costituire il collegio, questo è completato col chiamare a prestare servizio i giudici popolari della sessione, nell'ordine in cui è avvenuta la loro estrazione a norma dell' e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dall'urna dei supplenti, nei modi indicati dall'articolo 27.
4. Se il caso di cui al comma 3 si verifica in relazione a giudici chiamati a prestare servizio in qualità di aggiunti, il presidente ha facoltà di chiamare, oltre a quelli necessari a costituire il collegio, altri giudici per un numero complessivo non superiore a dieci
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