Art. 6
LEGGE 22 febbraio 1951, n. 149
In vigore dal 4 apr 1951
Le promozioni dei segretari-economi negli Istituti governativi dei sordomuti hanno luogo con le modalità di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, che regola la carriera dei segretari degli istituti e delle scuole tecniche.
Le promozioni degli assistenti negli Istituti governativi dei sordomuti al grado 11° hanno luogo per anzianità dopo tre anni di permanenza del grado 12° e sono disposte con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
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