Art. 4

LEGGE 22 febbraio 1951, n. 149

In vigore dal 4 apr 1951
La nomina a vicedirettore negli Istituti governativi dei sordomuti è conferita, per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, agli insegnanti di prima classe i quali abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel grado 9°. Durante la loro permanenza nel grado 9° sarà ad essi attribuito lo stipendio massimo del grado stesso. Le promozioni dei vicedirettori al grado 80 sono conferite per anzianità dopo quattro anni di servizio di vicedirettore nel grado 9° con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
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