Art. 3
LEGGE 22 febbraio 1951, n. 149
In vigore dal 4 apr 1951
I posti di direttore negli Istituti governativi dei sordomuti si conferiscono in seguito a pubblico concorso generale per titoli ed esami fra direttori e insegnanti forniti del titolo di speciale abilitazione richiesto dalla legge e che abbiano prestato servizio in un istituto di sordomuti almeno per un decennio come direttori, come maestri o cumulativamente in entrambi gli uffici.
È soppresso l'ultimo comma dell'art. 493 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.
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