Art. 3

LEGGE 22 febbraio 1951, n. 149

In vigore dal 4 apr 1951
I posti di direttore negli Istituti governativi dei sordomuti si conferiscono in seguito a pubblico concorso generale per titoli ed esami fra direttori e insegnanti forniti del titolo di speciale abilitazione richiesto dalla legge e che abbiano prestato servizio in un istituto di sordomuti almeno per un decennio come direttori, come maestri o cumulativamente in entrambi gli uffici. È soppresso l'ultimo comma dell'art. 493 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1951-02-22;149#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 22 febbraio 1951, n. 149 (Art. 3 Miglioramenti di carriera al personale degli Istituti governativi dei sordomuti e della Scuola governativa di metodo per educatori dei ciechi.) — Testo vigente | Portale Normativo