Art. 1

LEGGE 22 febbraio 1951, n. 149

In vigore dal 4 apr 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: La tabella n. 37 annessa, al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, contenente il ruolo organico del personale degli Istituti governativi per sordomuti di Roma, Milano e Palermo, è sostituita dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge.
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LEGGE 22 febbraio 1951, n. 149 (Art. 1 Miglioramenti di carriera al personale degli Istituti governativi dei sordomuti e della Scuola governativa di metodo per educatori dei ciechi.) — Testo vigente | Portale Normativo