Art. 5
LEGGE 22 febbraio 1951, n. 149
In vigore dal 4 apr 1951
Le promozioni degli insegnanti negli Istituti governativi dei sordomuti dei gradi 10° e 9° hanno luogo, rispettivamente, dopo tre anni di permanenza nel grado 11° e cinque nel grado 10°. Esse sono effettuate per anzianità e sono disposte con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
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