Art. 9

LEGGE 22 febbraio 1951, n. 149

In vigore dal 4 apr 1951
Il personale degli Istituti governativi per sordomuti e della Scuola di metodo per educatori dei ciechi, attualmente in servizio, è collocato nei gradi previsti dalla presente legge in base all'anzianità posseduta.
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