Art. 7
LEGGE 22 febbraio 1951, n. 149
In vigore dal 4 apr 1951
Le promozioni degli insegnanti della Scuola governativa di metodo per educatori dei ciechi ai gradi 10°, 9° ed 8° hanno luogo rispettivamente dopo tre anni di permanenza nel grado 11°, cinque nel grado 10° e otto nel grado 9°. Esse sono effettuate per anzianità e sono disposte con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
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