Art. 8

LEGGE 10 agosto 1950, n. 602

In vigore dal 3 set 1950
È autorizzato per l'esercizio finanziario 1950-51 un contributo di L. 267.247.945 a favore del Fondo per il culto per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;602#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo