Art. 8
LEGGE 10 agosto 1950, n. 602
In vigore dal 3 set 1950
È autorizzato per l'esercizio finanziario 1950-51 un contributo di L. 267.247.945 a favore del Fondo per il culto per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto.
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