Art. 7
LEGGE 10 agosto 1950, n. 602
In vigore dal 3 set 1950
Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1950-51, in dipendenza di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.
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