Art. 9
LEGGE 10 agosto 1950, n. 602
In vigore dal 8 ago 1951
Il contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, ai sensi dell'art. 27, lettera a), del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, viene fissato, per l'esercizio finanziario 1950 - 1951, in L. 17.807.186.000.
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