Art. 14
LEGGE 10 agosto 1950, n. 602
In vigore dal 3 set 1950
È autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro dello Stato, a copertura dei disavanzi di gestione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1950-51 nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere nei rispettivi capitoli numeri 509 e 510 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.
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