Art. 18

LEGGE 10 agosto 1950, n. 602

In vigore dal 3 set 1950
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli numeri 459 e 460 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.
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