Art. 4

LEGGE 10 agosto 1950, n. 602

In vigore dal 3 set 1950
Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.
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