Art. 6

LEGGE 10 agosto 1950, n. 602

In vigore dal 3 set 1950
I capitoli della parte passiva del bilancio, a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4 annessi alla presente legge.
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