Art. 2

LEGGE 10 agosto 1950, n. 602

In vigore dal 27 feb 1951
Ai sensi dell' del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e dell'art. 22 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, la quota dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1950-51, nelle seguenti misure: a) in ragione del 75 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite; b) in ragione del 70 per cento del provento della vendita del sale commestibile; c) in ragione del 45 per cento del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette.
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