Art. 1

LEGGE 10 agosto 1950, n. 602

In vigore dal 3 set 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle Casse dello Stato della somma e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella A). È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.
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