Art. 8

LEGGE 29 aprile 1950, n. 229

In vigore dal 21 mag 1950
Ai soli fini dell'anzianità di servizio computabile all'atto dell'assunzione in ruolo, il periodo di servizio prestato come supplente in missione nelle ricevitorie postali e telegrafiche rette temporaneamente da personale di ruolo, si somma a quello prestato nella stessa qualità e senza soluzione di continuità negli uffici previsti dall' del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 7, modificato dall' del regio decreto 23 giugno 1927, n. 1257. Disposizioni transitorie.
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